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Legge anti usura n. 108 1996 art. 2 rilevazione trimestrale del tasso


Parte la rilevazione trimestrale del tegm o tasso effettivo globale medio



NB.: Il testo dell'art. 2 contiene l'aggiornamento del D.L. n. 70/2011.
Con l'art. 2 legge anti usura n. 108/96 parte la rilevazione trimestrale del tegm ovvero sigla di tasso effettivo globale medio al quale, in base a determinate operazioni (vedi tabelle di calcolo usura), chiunque si deve adeguare per non incorrere nel reato di usura. Appresso il testo dell'art. 2 L. 108/1996 on line.

Art. 2 - 1 - Il ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
2 - la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ministro del tesoro, sentiti la banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
3 - Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.
4 - Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.*

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Riportiamo in grassetto la novità introdotta dall'art. 8 del decreto legge nr. 70 del 2011 applicabile dal 1º luglio 2011.

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