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Legge usura n. 108 1996 art. 1 - codice penale e reato usura


Testo integrale usura n. 108/96 art. 1 modifiche al reato di usura



NB. Testo aggiornato dall'art. 8 del DL n. 70 del 2011 in vigore dal 01/07/11.
L'articolo 1 della legge nr. 108 del '96 che disciplina il fenomeno dell'usura è fondamentale in quanto rivoluziona il concetto di usura oltre ad inasprire le pene per il reato de quo che sono state ulteriormente elevate ed adeguate all'euro dalla L. 251/2005. Appresso il testo integrale della L. 108/1996 online.

Art. 1 - 1 - L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
"art. 644 - (usura) - chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila euro.* (* Pene inasprite dalla legge n. 251 2005)
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attivitè professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietè immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".
2 - l'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.* (* L'abrogazione riguardò l'usura impropria)

segue l'art. legge 108/1996 art. 2 | legge 108/1996 art. 3 | legge 108/1996 artt. 4 5 6 7 8 | legge 108/1996 artt. 9 10 11 | legge 108/1996 artt. 12 13 | legge 108/1996 art. 14 | legge 108/1996 art. 15 | legge 108/1996 art. 16 | legge 108/1996 art. 17 18



Legge usura 108/96