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Sintesi testo decreto legislativo n. 141 13-08-2010 decr. lgs. 141/2010


Sintesi riportante il testo integrale del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 o decr. lgs. nr. 141/2010 direttiva europea 2008/48/CE



Finalmente! Fatto un passo avanti. La modifica in oggetto si aspettava da circa due anni. Tanto c'è voluto affinchè il nostro ordinamento recepisse una normativa europea la quale allinea il mercato del credito al consumo nostrano a quello europeo. Noi, tempestivamente, abbiamo pubblicato una sintesi riportante il testo integrale del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 o decr. lgs. nr. 141/2010 il quale ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE in materia di contratti di credito al consumo nei confronti dei consumatori. In realtà, la direttiva cee 2008/48, non riguarda solo quest'ultimo aspetto, ma novella parte (il titolo VI) del testo unico bancario decr. lgs n. 385/1993 laddove modifica le norme relative ai soggetti che operano nel settore finanziario cioè gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che riportiamo in quanto, sebbene indirettamente, mirano comunque a tutelare il consumatore/utente finale.
In particolare, le regole relative all'agente che opera in attività finanziarie nonchè al mediatore creditizio introdotti dal decreto legislativo nr. 141/2010 sono: 1) iscrizione dell'agente in attività finanziaria che del mediatore creditizio nell'apposito albo previo superamento di un esame di idonietà alla professione; 2) Obbligo di solvibilità del mediatore creditizio mediante polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti durante l'attività di mediazione creditizia; 3) Gli agenti in attività finanziaria possono esercitare solo da monomandatari ed il mandante risponde in solido per i danni generati dal mandatario; 4) unico elenco o albo tra gli operatori del settore finanziario sotto la vigilanza della Banca d'Italia. Appresso le modifiche sul consumo.

La predetta direttiva ce 2008/48/CE inglobata nel decreto legislativo n. 141 del 13-08-2010 ha disposto importanti novità in tema di contratti di credito al consumo che oltre ad allinearsi alla disciplina europea rafforzano ulteriormente la tutela nei confronti degli utenti/consumatori. Segue una sintesi che, appunto, riassume il testo integrale del d. lgs. n. 141 13-08-2010 : 1) le novelle apportate dal decr. lgs. nr. 141/2010 si applicheranno a tutti i prestiti personali e finalizzati nonchè alle cessioni e deleghe di stipendi e pensioni che vanno da 200 a 75000 euro (quindi è superato lo scoglio del vecchio limite dei trentamila euro); 2) il cliente/consumatore ha diritto di recedere entra 14 giorni senza alcuna spesa dal contratto con il quale acquista un bene e/o servizio a mezzo un finanziamento; 3) annullabilità del contratto e restituzione delle rate pagate se il bene/servizio sotteso presenta difetti o vizi; 4) abolizione dello ius variandi unilaterale cioè la possibilità di banche e finanziarie di modificare unilateralmente le condizioni a contratti gia conclusi. Vediamo la vera operatività del d. lgs. n. 141/2010. Sebbene il decreto legislativo nr. 141/2010 sia stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 e quindi entrerà in vigore il prossimo 19 settembre, non sarà subito operativo. Invero, la Banca d'Italia ed il C.i.c.r. avranno 4 mesi di tempo (120 gg.) per emanare i regolamenti attuativi del decr. lgs. n. 141 13-08-2010. Emanati questi, necessitano ulteriori 90 giorni affinchè gli istituti di credito si adeguino alla nuova legislazione. Infine, le novità su agenti finanziari e mediatori creditizi entreranno in vigore il 19-11-2010 mentre quelle su confidi ed enti finanziari sono state spostate alla fine dell'anno 2011.

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Decr. lgs. n. 141/2010