L'art. 3 legge usura n. 108/96 prevede l'applicazione di un regime transitorio prima della classificazione, pubblicazione e rilevazione dei tassi di interessi usurai (vedi
tabelle di calcolo usura). Di seguito il testo dell'art. 3 L. 108/1996.
Art. 3 - 1 - La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2 - Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 é punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
legge usura 108 1996 art. 1 legge usura 108 1996 art. 2 seguono gli artt.
legge usura 108 1996 artt. 4 5 6 7 8 legge usura 108 1996 artt. 9 10 11 legge usura 108 1996 artt. 12 13 legge usura 108 1996 art. 14 legge usura 108 1996 art. 15 legge usura 108 1996 art. 16 legge usura 108 1996 art. 17 18