Home Page SocialPrestiti
  Home Page | Guida ai mutui | Chi siamo | Contatti | Tools calcolo webmaster | Privacy | Mappa sito | Xml map



Art. 23 sanzioni penali

Prestito e finanziamento
Prestito e mutuo
Contratto di prestito
Legge sui prestiti
Credito al consumo
Prestiti al consumo
Piccolo o microcredito
Piccoli prestiti
Richiesta prestiti
Prestiti personali
Prestito finalizzato
Tassi interessi prestiti
Tassi antiusura prestiti
Prestiti tasso zero
Prestito senza interessi
Calcolo prestiti personali
Calcola rata prestito
Calcolo interessi prestito
Calcolo taeg isc prestito
Ammortamento prestito
Inter. di preammortamento
Simulazione prestito
Estinzione prestito
Calcolo estinzione prestito
Prestito d'onore
Prestiti a fondo perduto
Prestiti agevolati
Prestiti giovanili
Prestiti auto
Prestito moto
Prestito obbligazionario
Prestito subordinato
Prestiti bancari
Prestiti finanziarie
Preventivi prestiti
Prestiti veloci
Prestiti rapidi
Prestiti immediati
Prestiti facili online
Prestiti convenienti
Prestito ipotecario
Prestiti liquidità
Prestito casa
Prestito chirografario
Prestiti su pegno
Prestiti garantiti
Prestito senza busta paga
Prestiti a protestati
Prestiti cattivi pagatori
Prestiti a pignorati
Prestiti aziendali
Prestito inpdap
Cessione del quinto
Prestiti delega
Prestiti statali
Prestiti a pensionati
Prestito vitalizio
Prestiti ai dipendenti
Prestiti ad autonomi
Prestiti casalinghe
Prestiti a studenti
Prestiti a disoccupati
Prestiti cambializzati
Prestiti con cambiali
Prestito sociale
Prestito solidale
Prestito tra privati
Prestito denaro
Prestiti personalizzati
Prestiti fiduciari
Prestiti a stranieri
Prestito islamico
Post vari sui prestiti
Art. 23 legge 142 1992 vigilanza sanzioni enti creditizi intermediari

Art. 23 l. 142 1992 il quale introduce la vigilanza e le sanzioni
penali per gli enti creditizi ed intermediari per esercizio abusivo



L'art. 23 della legge 142 1992 introduce la vigilanza e le sanzioni penali e/o pecuniarie per gli enti creditizi ed intermediari per l'esercizio abusivo della attività di concessione del credito. Fattiscpicie particolarmente efficace per prevenire truffe nel mondo dei prestiti. Segue il testo integrale dell'art. 23 online.

Art. 23 - Vigilanza e sanzioni - 1 - L'esercizio dell'attività di concessione di credito al consumo in tutte le forme previste dall'art. 18 è riservato: a) agli enti creditizi; b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto.
2 - I soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato sono abilitati a concedere credito al consumo nella sola forma della dilazione del pagamento del relativo prezzo.
3 - Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione, da esercitare nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevedendosi in ogni caso la facoltà di accesso e di ispezione, è demandato: a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui al comma 1; b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui al comma 2.
4 - Chiunque esercita la concessione di credito al consumo al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti nei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. La condanna comporta la confisca delle cose mobili ed immobili, appartenenti al condannato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato; alla condanna segue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso enti creditizi o finanziari per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.



5 - Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cento milioni i finanziatori che: a) non ottemperano alle richieste o comunque ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 3; b) frazionano artificiosamente un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore di applicazione delle disposizioni della presente sezione, di cui all'art. 18, comma 3.
6 - Ciascuna violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20 è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni.
7 - Le sanzioni previste nei commi 5 e 6 sono comminate secondo le attribuzioni di cui al comma 3: a) con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, in conformità alle procedure stabilite nel terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni; b) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8 - Alle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro trenta giorni dalla data della notificazione, il decreto sanzionatorio deve essere integralmente pubblicato, a cura e spese del trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

legge 142 1992 art. 18 legge 142 1992 art. 19 legge 142 1992 art. 20 legge 142 1992 art. 21 legge 142 1992 art. 22






Imposta SocialPrestiti come tua home page | Aggiungi SocialPrestiti tra i siti preferiti  

SocialPrestiti.it© è un sito registrato ® 2010 - Tutti i diritti riservati - Social Prestiti on line non è una testata giornalistica
pertanto non viene aggiornato periodicamente ma secondo le novità in tema di finanziamenti online - Leggi le ns: Note legali